Le modalità di associazione sono dettate all’art. 4 dello Statuto che di seguito riportiamo:
Art. 4 – Ammissione e durata
1. La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e compilata sugli appositi moduli.
2. La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
4. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, la capacità produttiva nelle 24h, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione.
5. Le domande, dopo verifica preventiva di livello tecnico organizzativo in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, vengono approvate dal Consiglio di Presidenza con scrutinio palese e maggioranza semplice, sentito il parere del Consiglio della Sezione interessata. Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.
6. La decisione del Consiglio di Presidenza è comunicata a tutti i Soci effettivi. In ogni caso, l’adesione decorre dalla data di perfezionamento del percorso definito nello Statuto.
7. I Soci effettivi possono impugnare – davanti al Collegio speciale dei Probiviri, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al punto 6 – l’accoglimento della domanda con indicazione specifica e dettagliata dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse. Il Collegio dei Probiviri si esprime in modo inappellabile entro i successivi trenta giorni.
8. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l’impresa richiedente può inoltrare, entro dieci giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda, reclamo al Consiglio Generale e ha la facoltà di impugnare la decisione del Collegio speciale dei Probiviri che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. Il Collegio dei Probiviri si esprime in modo inappellabile entro i successivi trenta giorni.
9. Il rapporto associativo ha la durata minima di un anno e si intende tacitamente rinnovato.
10. All’atto dell’ammissione il Socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione di un contributo annuo ordinario ed eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea.
11. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione e il contributo dovrà essere versato in relazione al semestre in corso.
12. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
13. Gli Soci cui impianti vengano eventualmente trasformati, nel corso dell’esercizio associativo, da grano tenero a grano duro o viceversa, saranno considerati, a tutti gli effetti statutari, rispettivamente molini a solo grano duro o molini a solo grano tenero, a partire dall’inizio dell’esercizio associativo successivo a quello nel corso del quale è stata effettuata la trasformazione.